Nei casi di:
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morte o lesioni del passeggero;
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ritardo nel trasporto del passeggero;
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ritardo nel trasporto del bagaglio;
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distruzione, perdita o danneggiamento del bagaglio,
trovano applicazione le norme nazionali ed internazionali in vigore, in particolare: il Codice della Navigazione, la Convenzione di Montreal del 1999, il Regolamento (CE) n. 2027/97, così come modificato ed integrato dal Regolamento (CE) n. 889/02, nonché il Regolamento (UE) n. 996/2010, così come modificato dal Regolamento (UE) n. 376/2014 e dal Regolamento (UE) 1139/2018 del 4 luglio 2018, nonché la Circolare ENAC GEN-05 revisione A del 12 ottobre 2018.
Tali norme non costituiscono parte integrante del contratto di trasporto aereo e sono soggette a modifiche nel tempo da parte dell’organo legislativo e regolamentare di volta in volta competente.
La seguente nota informativa riassume le norme di cui sopra.
a) Risarcimento in caso di morte o lesioni del passeggero: il vettore è responsabile del danno derivante dalla morte o dalla lesione personale subita dal passeggero per il fatto stesso che l'evento che ha causato la morte o la lesione si è prodotto a bordo dell'aeromobile o nel corso di una qualsiasi delle operazioni di imbarco o di sbarco. Per danni fino a 128.821 DSP¹, il vettore non può escludere né limitare la propria responsabilità. Oltre tale ammontare il vettore non risponde del danno qualora dimostri che: a) il danno non è dovuto a negligenza, atto illecito o omissione propria o dei propri dipendenti o incaricati, oppure che b) il danno è dovuto esclusivamente a negligenza, atto illecito o omissione di terzi.
b) Anticipi di pagamento: in caso di incidente aereo che provochi la morte o la lesione del passeggero, il vettore, se vi è tenuto dalla propria legislazione nazionale, provvede senza indugio agli anticipi di pagamento a favore della persona o delle persone fisiche aventi diritto al risarcimento per far fronte alle loro immediate necessità economiche. In caso di morte, l'anticipo non può essere inferiore a 16.000 DSP. Un anticipo di pagamento non costituisce riconoscimento di responsabilità e può essere detratto da qualsiasi ulteriore importo successivamente pagato dal vettore a titolo di risarcimento.
c) Ritardo nel trasporto del passeggero: il vettore è responsabile del danno derivante da ritardo nel trasporto aereo di passeggeri, salvo che dimostri che egli stesso e i propri dipendenti e incaricati hanno adottato tutte le misure necessarie e possibili, secondo la normale diligenza, per evitare il danno oppure che era loro impossibile adottarle. La responsabilità per il danno è limitata a 5.346 DSP.
d) Ritardo nel trasporto del bagaglio: il vettore è responsabile del danno derivante da ritardo nel trasporto aereo di bagagli, salvo che dimostri che egli stesso e i propri dipendenti e incaricati hanno adottato tutte le misure necessarie e possibili, secondo la normale diligenza, per evitare il danno oppure che era loro impossibile adottarle. Le responsabilità per il danno è limitata a 1.288 DSP.
e) Distruzione, perdita o danneggiamento del bagaglio: il vettore è responsabile nel caso di distruzione, perdita o danneggiamento dei bagagli fino a 1.288 DSP per passeggero. In caso di bagaglio registrato, il vettore aereo è responsabile del danno salvo che il danno sia preesistente o derivi dalla natura, difetto o vizio intrinseco del bagaglio o sia connesso alla normale movimentazione del bagaglio o ad usura come ad esempio: graffi, ammaccature, macchie, perdita o danno a parti sporgenti o asportabili (cinghie, ruote, manici), a meno che il danno non comprometta l’utilizzo del bagaglio. Per quanto riguarda il bagaglio non registrato, il vettore aereo è responsabile solo se il danno gli è imputabile.
f) Limiti di responsabilità più elevati per il bagaglio: i passeggeri possono beneficiare di un limite di responsabilità più elevato rilasciando una dichiarazione speciale, al più tardi al momento della registrazione del bagaglio, e pagando un supplemento.
g) Reclami relativi al bagaglio: il ricevimento senza riserve del bagaglio consegnato da parte della persona avente diritto alla consegna costituisce, salvo prova contraria, presunzione che lo stesso sia stato consegnato in buono stato e conformemente al titolo di trasporto. In caso di danno, la persona avente diritto alla consegna deve, appena constatato il danno, presentare reclamo al vettore immediatamente e comunque entro sette giorni dalla data del ricevimento, in caso di bagaglio consegnato. In caso di ritardo, il reclamo deve essere inoltrato entro ventuno giorni dalla data in cui il bagaglio è stato messo a sua disposizione. Il reclamo deve avere forma scritta ed essere presentato o inviato entro i predetti termini. In mancanza di reclamo nei predetti termini, si estinguono le azioni nei confronti del vettore, salvo in caso di frode da parte di quest'ultimo.
h) Responsabilità del Vettore Contrattuale e del Vettore di Fatto/Operativo: se il vettore aereo che opera il volo non è il Vettore Contrattuale, il passeggero ha il diritto di presentare una richiesta di risarcimento o un reclamo ad entrambi. Se il nome o codice di un vettore aereo figura sul biglietto, questo vettore è il Vettore Contrattuale.
i) Termini per l’azione di risarcimento: l'azione di responsabilità dovrà essere iniziata, a pena di decadenza, entro due anni dall’arrivo a destinazione o dal giorno in cui l'aeromobile avrebbe dovuto arrivare, o in cui il trasporto si è interrotto. Il metodo di calcolo del periodo del termine estintivo è determinato in conformità dell'ordinamento del tribunale adito.