Per far fronte all'emergenza Coronavirus, il Governo ha varato un decreto legge (n. 9/2 marzo 2020), prevedendo in tema di rimborsi delle deroghe al
La normativa prevede che "i consumatori coinvolti in quarantena, diretti nelle zone rosse o intestatari di titolo di viaggio avente come destinazione stati esteri dove sia impedito o vietato lo sbarco agli italiani, possono recedere dai contratti di pacchetto turistico (stage all’estero e viaggi studi)."
A questo, la norma aggiunge che "l'organizzatore del viaggio può offrire all’acquirente un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore, può procedere al rimborso (entro 14 giorni) oppure può emettere un voucher, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante."
Ma cosa significa tutto ciò?
In poche parole, mentre prima di questa novità normativa nulla vietava al tour operator di proporre in ogni caso un voucher o offrire un pacchetto alternativo al consumatore, ma l'ultima parola spettava a quest'ultimo per decidere se accettare o pretendere il rimborso integrale dei pagamenti entro quattordici giorni dal recesso, ora la scelta di cosa fare passa dal consumatore al tour operator.
Questa 'presa di posizione' ha fatto inalberare l’unione dei Consumatori che ha definito tale provvedimento una compressione dei diritti dei turisti inaccettabile ed assurda, visto che si potevano trovare altre strade.
Le misure del Governo hanno dato la possibilità nel caso di gite scolastiche o di stage di studio all’estero programmate in questo periodo di essere rimborsate con dei voucher da spendere nei 12 mesi successivi. Non c'è nessuna sicurezza però che il voucher possa essere speso in altra data nei successivi 12 mesi. E allora la soluzione è stipulare una polizza?
Stupulare una polizza assicurativa per tutelarsi
Da una verifica sulle
polizze viaggio, includendo sia quelle specifiche per i viaggi studio sia le polizze viaggio che, pur non essendo specificamente indirizzate ai viaggi studi per giovani, possono essere usate in questi casi, è emerso che per essere considerate valide (e prevedere quindi un rimborso integrale della quota versata) devono essere state sottoscritte all'atto dell'acquisto del pacchetto viaggio o entro un periodo di giorni definito dall'acquisto del viaggio stesso.
Questo significa che
stipulare ora un contratto assicurativo per annullare un contratto stipulato un mese fa non serve a nulla. Inoltre, tali garanzie sarebbero valide solo verso cause sconosciute all'atto della sottoscrizione del contratto assicurativo e non includerebbero cause note, come l'attuale emergenza coronavirus.
Anche per quanto riguarda la
polizza annullamento viaggio, il concetto non cambia in quanto viene escluso il rimborso di viaggi annullati a causa di “azioni governative”, come per esempio l'impossibilità di uscire dal proprio comune di residenza oppure la quarantena obbligatoria una volta giunti a destinazione sono frutto di “azioni governative” e, come tali, potrebbero non essere coperte dalla compagnia assicurative. Inoltre, le compagnie assicurative non rimborsano l'annullamento del viaggio se si tratta di una decisione autonoma dell'assicurato (
"Non parto perché ho paura di contagiarmi").