FAQ

Domande frequenti

Qui troverai una lista delle domande più frequenti che ci vengono poste e che potrebbero dare una risposta alle tue domande su Webins, le nostre polizze o la tua copertura.

Webins è un sistema di gestione e adesione a polizze collettive specifiche, dedicato all settore del turismo. Le Agenzie di Viaggio, e tutti coloro che operano nel settore potranno, con username e password, accedere al sistema e scegliere tra una vasta gamma di prodotti assicurativi, legati alle diverse tipologie di attività che svolgono e alle diverse esigenze dei propri Clienti.

No, le polizze devono essere abbinate ad un servizio turistico venduto dall’agenzia.

All’interno del portale Webins è presente una vasta gamma di prodotti assicurativi raggruppati per categorie (assistenza&spese mediche, annullamento, volo, viaggi di gruppo, ecc).  Il nostro sistema di comparazione permette di filtrare, in base ai parametri di viaggio, le polizze che sono adatte con relativi premi ed eventuali commissioni previste.

E’ importante comunque prendere visione del fascicolo informativo precontrattuale e delle condizioni generali della polizza per verificare il pieno soddisfacimento delle necessità del Cliente e per avere il dettaglio delle singole garanzie, dei limiti e dei criteri di indennizzo.

No. Ogni eventuale modifica ad una polizza assicurativa già acquistata per uno specifico viaggio, è possibile solo prima della data di inizio viaggio.

Il certificato assicurativo con le condizioni di assicurazione ricevute tramite mail o scaricabile dall’area riservata “My Webins”.

Si, entro 10 giorni dall’adesione, a meno che la data di partenza non sia prevista in un termine inferiore. In tal caso l’eventuale annullamento dell’adesione dovrà avvenire entro il giorno della data di partenza. La richiesta va inoltrata via mail all’indirizzo assistenza@webins.it indicando il numero di adesione e i dettagli anagrafici delle persone assicurate.

Si è possibile, fermo restando che la data di copertura non sia già iniziata.

Tutti i prodotti che includono la garanzia annullamento devono essere stipulate contestualmente o entro 24 ore dalla data di prenotazione/conferma dei servizi turistici.

Tutti i prodotti che non includono la garanzia annullamento possono essere emesse fino al giorno prima della partenza.

Tutti i paesi d’Europa e del bacino del Mediterraneo con esclusione della Federazione Russia. I Paesi del bacino mediterraneo sono: Algeria, Cipro, Egitto, Israele, Libano, Libia, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia.

Le garanzie non sono fornite in Antartide, nell’Oceano Antartico e nei paesi che, al momento dell’emissione della polizza, si trovano in stato di belligeranza, dichiarata o di fatto, di cui è stata resa pubblica notizia a prescindere dal fatto che lo Stato sia parte attiva nell’aver dato inizio alla guerra oppure l’abbia subita. Inoltre, le garanzie sono escluse in tutti i paesi impattati indirettamente dalla guerra, e per quei paesi per i quali vige uno sconsiglio a viaggiare, puoi consultarli accedendo al sito del Ministero Affari Esteri www.viaggiaresicuri.it, sincerandoti che la tua destinazione non rientri tra questi Paesi. Ti invitiamo a controllare le condizioni di polizza con relative esclusioni e limitazioni.

Si, fermo restando i massimali previsti dalla polizza per ciascuna destinazione. In caso di viaggio itinerante, indicare lo Stato più distante.

Si, i cittadini della Repubblica di San Marino sono equiparati a quelli italiani.

Le donne in stato di gravidanza sono normalmente assicurabili. Va però tenuto presente che tutte le garanzie assicurative non sono valide per patologie riconducibili a complicazioni dello stato di gravidanza oltre la 24ma settimana.

Alcune Compagnie di Assicurazione pongono il limite a 90 anni. E’ sempre opportuno verificare tale limite nella scheda del dettaglio prodotto e nelle condizioni di polizza all’Articolo “Persone Assicurabili”.

No, tutte le polizze che prevedono assistenza, spese mediche, garanzia bagaglio, infortuni, R.C. devono essere tassativamente stipulate prima dell’inizio del viaggio: l’adesione ad una polizza dopo tale termine non ha validità e potrebbe creare un serio pregiudizio al viaggiatore, in caso di sinistro.

In caso di annullamento, la compagnia assicurativa provvede al rimborso del costo totale del viaggio o della penale prevista al momento dell’annullamento, ad eccezione delle tasse aeroportuali e quote di gestione pratica se applicabili.

Tutte le Garanzie Annullamento prevedono inoltre uno scoperto che varia da polizza a polizza e che verrà dedotto dall’importo da liquidare. L’ammontare dello scoperto e/o della franchigia è indicato nelle Condizioni di Polizza.

E’ possibile tuttavia “assicurare” anche lo scoperto aderendo al prodotto “Franchigia Zero” che permette di ottenere il rimborso dell’importo trattenuto dalla Compagnia a titolo di Scoperto/Franchigia.

Si, i massimali indicati nel preventivo online e nelle Condizioni Generali di Polizza si intendono sempre per persona.

La Garanzia Infortuni prevede un indennizzo, qualora l’assicurato, a seguito di un infortunio, subisca un danno fisico molto grave, tale da condizionare per sempre la sua vita (Invalidità permanente).

La garanzia prevede un risarcimento anche nel caso più grave di decesso dell’ assicurato.

Il documento richiesto per il rimborso è la fattura o gli scontrini dei beni acquistati o perduti. In mancanza si può inviare un elenco con data, luogo d’acquisto e il valore degli oggetti. Tuttavia il rimborso degli oggetti contenuti nel bagaglio non può essere superiore al massimale previsto dalla copertura assicurativa per l’intero bagaglio.

In generale non sono coperti gli sport pericolosi o svolti a titolo professionale ed agonistico. Nelle condizioni di polizza, alla sezione “Esclusioni Comuni a tutte le garanzie” sono riportate tutte le attività sportive non coperte dall’assicurazione.

Si, in caso di incidente stradale l’Assicurato è coperto sia per le prestazioni previste nella sezione Assistenza, sia per il rimborso di eventuali spese mediche o ospedaliere. Non è invece coperto per la responsabilità civile, cioè qualora, a seguito dell’incidente, arrecasse danni a terzi.

No, l’assicurazione non copre la Responsabilità Civile nel caso di richieste di Indennizzo da parte di terzi.

Sì, in caso di rientro in Italia, anche solo per poche ore, è necessario aderire a due polizze separate per i due diversi viaggi in quanto, al momento del rientro in Italia, la validità della polizza viaggio decade automaticamente.

E’ necessario inserire come data di rientro il giorno in cui effettivamente si arriva in Italia, tenendo conto della durata del volo e del fuso orario.

Nei casi di:
  • morte o lesioni del passeggero;
  • ritardo nel trasporto del passeggero;
  • ritardo nel trasporto del bagaglio;
  • distruzione, perdita o danneggiamento del bagaglio,
trovano applicazione le norme nazionali ed internazionali in vigore, in particolare: il Codice della Navigazione, la Convenzione di Montreal del 1999, il Regolamento (CE) n. 2027/97, così come modificato ed integrato dal Regolamento (CE) n. 889/02, nonché il Regolamento (UE) n. 996/2010, così come modificato dal Regolamento (UE) n. 376/2014 e dal Regolamento (UE) 1139/2018 del 4 luglio 2018, nonché la Circolare ENAC GEN-05 revisione A del 12 ottobre 2018.
Tali norme non costituiscono parte integrante del contratto di trasporto aereo e sono soggette a modifiche nel tempo da parte dell’organo legislativo e regolamentare di volta in volta competente.
La seguente nota informativa riassume le norme di cui sopra.
a) Risarcimento in caso di morte o lesioni del passeggero: il vettore è responsabile del danno derivante dalla morte o dalla lesione personale subita dal passeggero per il fatto stesso che l’evento che ha causato la morte o la lesione si è prodotto a bordo dell’aeromobile o nel corso di una qualsiasi delle operazioni di imbarco o di sbarco. Per danni fino a 128.821 DSP¹, il vettore non può escludere né limitare la propria responsabilità. Oltre tale ammontare il vettore non risponde del danno qualora dimostri che: a) il danno non è dovuto a negligenza, atto illecito o omissione propria o dei propri dipendenti o incaricati, oppure che b) il danno è dovuto esclusivamente a negligenza, atto illecito o omissione di terzi.
b) Anticipi di pagamento: in caso di incidente aereo che provochi la morte o la lesione del passeggero, il vettore, se vi è tenuto dalla propria legislazione nazionale, provvede senza indugio agli anticipi di pagamento a favore della persona o delle persone fisiche aventi diritto al risarcimento per far fronte alle loro immediate necessità economiche. In caso di morte, l’anticipo non può essere inferiore a 16.000 DSP. Un anticipo di pagamento non costituisce riconoscimento di responsabilità e può essere detratto da qualsiasi ulteriore importo successivamente pagato dal vettore a titolo di risarcimento.
c) Ritardo nel trasporto del passeggero: il vettore è responsabile del danno derivante da ritardo nel trasporto aereo di passeggeri, salvo che dimostri che egli stesso e i propri dipendenti e incaricati hanno adottato tutte le misure necessarie e possibili, secondo la normale diligenza, per evitare il danno oppure che era loro impossibile adottarle. La responsabilità per il danno è limitata a 5.346 DSP.
d) Ritardo nel trasporto del bagaglio: il vettore è responsabile del danno derivante da ritardo nel trasporto aereo di bagagli, salvo che dimostri che egli stesso e i propri dipendenti e incaricati hanno adottato tutte le misure necessarie e possibili, secondo la normale diligenza, per evitare il danno oppure che era loro impossibile adottarle. Le responsabilità per il danno è limitata a 1.288 DSP.
e) Distruzione, perdita o danneggiamento del bagaglio: il vettore è responsabile nel caso di distruzione, perdita o danneggiamento dei bagagli fino a 1.288 DSP per passeggero. In caso di bagaglio registrato, il vettore aereo è responsabile del danno salvo che il danno sia preesistente o derivi dalla natura, difetto o vizio intrinseco del bagaglio o sia connesso alla normale movimentazione del bagaglio o ad usura come  ad esempio: graffi, ammaccature, macchie, perdita o danno a parti sporgenti o asportabili (cinghie, ruote, manici), a meno che il danno non comprometta l’utilizzo del bagaglio. Per quanto riguarda il bagaglio non registrato, il vettore aereo è responsabile solo se il danno gli è imputabile.
f) Limiti di responsabilità più elevati per il bagaglio: i passeggeri possono beneficiare di un limite di responsabilità più elevato rilasciando una dichiarazione speciale, al più tardi al momento della registrazione del bagaglio, e pagando un supplemento.
g) Reclami relativi al bagaglio: il ricevimento senza riserve del bagaglio consegnato da parte della persona avente diritto alla consegna costituisce, salvo prova contraria, presunzione che lo stesso sia stato consegnato in buono stato e conformemente al titolo di trasporto. In caso di danno, la persona avente diritto alla consegna deve, appena constatato il danno, presentare reclamo al vettore immediatamente e comunque entro sette giorni dalla data del ricevimento, in caso di bagaglio consegnato. In caso di ritardo, il reclamo deve essere inoltrato entro ventuno giorni dalla data in cui il bagaglio è stato messo a sua disposizione. Il reclamo deve avere forma scritta ed essere presentato o inviato entro i predetti termini. In mancanza di reclamo nei predetti termini, si estinguono le azioni nei confronti del vettore, salvo in caso di frode da parte di quest’ultimo.
h) Responsabilità del Vettore Contrattuale e del Vettore di Fatto/Operativo: se il vettore aereo che opera il volo non è il Vettore Contrattuale, il passeggero ha il diritto di presentare una richiesta di risarcimento o un reclamo ad entrambi. Se il nome o codice di un vettore aereo figura sul biglietto, questo vettore è il Vettore Contrattuale.
i) Termini per l’azione di risarcimento: l’azione di responsabilità dovrà essere iniziata, a pena di decadenza, entro due anni dall’arrivo a destinazione o dal giorno in cui l’aeromobile avrebbe dovuto arrivare, o in cui il trasporto si è interrotto. Il metodo di calcolo del periodo del termine estintivo è determinato in conformità dell’ordinamento del tribunale adito.

Per assicurare i viaggi di persone residenti all’estero è necessario scegliere una polizza disponibile nella categoria “soluzioni per viaggiatori stranieri”.

Indichiamo di seguito le principali  normative che regolano la responsabilità del vettore aereo in caso di disservizi del trasporto aereo di passeggeri e bagagli.