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I chiarimenti dell’Enac sui Rimborsi aerei

Le norme presenti nel decreto legge del 2 marzo n°9, all’articolo 28, sono direttamente applicabili a tutti i vettori e obbligano le compagnie aree che volano in in Italia, a prescindere dalla nazionalità, a osservare le disposizioni che prevedono le procedure di rimborso.

Questo è quanto riferito dall’ Enac alle associazioni di categoria, in particolare Astoi, Assoviaggi, Aidit, Fto e Fiavet, che lo hanno sollecitato per l’emergenza causata dal Coronavirus in merito ai rimborsi dei titoli di viaggio e dei pacchetti turistici

La norma è valida per tutti i vettori, sia quelli con licenza nel territorio italiano, rilasciata dall’Enac, sia a quelli che hanno in Italia una sede secondaria e delle basi che possono essere assegnatari dei diritti di traffico, sia per i vettori.

Vale anche per i vettori extraeuropei che, a seguito degli accordi bilaterali, sono obbligati all’osservanza delle normative presenti nel nostro paese.

In particolare “I passeggeri che sono in possesso di biglietto aereo il cui volo è cancellato, i passeggeri che, pur non avendo subito la cancellazione del volo, sono comunque soggetti alle restrizioni di Paesi terzi imposte nei confronti delle persone che provengono o che abbiano soggiornato in Italia negli ultimi 14 giorni e i passeggeri che per ordine delle Autorità sono soggetti a misure di contenimento dell’epidemia da Covid19 e che quindi non possono usufruire del biglietto aereo – si legge –  hanno diritto al rimborso del prezzo del biglietto da parte del vettore; non hanno, invece, diritto alla compensazione pecuniaria di cui all’art. 5 del Regolamento del 2004 che regola i casi di cancellazione, negato imbarco e ritardo prolungato in quanto la cancellazione del volo non è dipendente da causa imputabile al vettore”, precisa l’Enac.